Il Regolamento (UE) del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 disciplina i criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere un rifiuto e diventano nuovamente un prodotto. Si tratta del primo regolamento comunitario in materia di «cessazione della qualifica di rifiuto», in particolare, per il settore dei rottami. Il regolamento segna un importante passo in avanti, iniziando a porre fine al concetto del “tutto rifiuto” e rappresentando un presupposto indispensabile per lo sviluppo corretto delle procedure di riciclo e recupero, e per il risparmio di materie prime naturali. Il cuore del Regolamento n. 333/2011 è costituito dagli artt. 3 e 4 che, insieme agli Allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio), stabiliscono, rispettivamente, i criteri in base ai quali i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio cessano di essere un rifiuto. Il Regolamento n. 333/2011 si applica ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti. Le direttive entrate in vigore in Italia relative allo smaltimento dei rifiuti (end of waste), affrontano per la prima volta il tema della cessazione della qualifica di rifiuto. Tali direttive stabiliscono quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell’operazione di recupero per non essere più considerato tale, questi requisiti sono:
- offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici;
- avere un mercato o una domanda;
- soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.